Reddito di Inclusione in Puglia bloccato misteriosamente. Intanto arrivano all’Inps più di 70mila domande dal resto d’Italia

Da quando è andato in vigore, cioè dal 1 dicembre 2017, all’Inps sono arrivate già ben oltre 75mila domande per il “Reddito di Inclusione”. Più di 43mila domande sono arrivate dal Sud, in testa la Campania, a seguire la Sicilia,e al terzo posto la Calabria. Stranamente la Puglia non ha fatto pervenire ancora alcuna richiesta, come mai? Da chi e da cosa dipende? Le domande arrivate all’Inps dal Sud hanno praticamente triplicato quelle del Nord, dove al primo posto c’è la Lombardia seguita dal Piemonte e dal Veneto.Al Centro Italia invece c’è prima il Lazio, la Toscana e l’Abruzzo (2.636, 3,5%). Dalle restanti regioni sono partite solo poche centinaia di domande.

Il Reddito di inclusione può essere richiesto da tutti i cittadini italiani, ed extracomunitari  residenti in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. E viene riconosciuto ai nuclei familiari con Isee complessivamente non superiore a 6mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,non superiore a 20mila euro. Il patrimonio familiare sotto forma di depositi e conti correnti non deve poi superare i 10mila euro. L’assegno va da un massimo mensile di 187,5 euro per una persona sola fino a 485 euro per un nucleo di cinque o più persone.

Dal primo gennaio 2018 sarà possibile accedere al Reddito di inclusione (REI), le cui domande saranno presentabili presso il Comune di residenza dal 1 dicembre attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dall’INPS.  Per l’accesso alla prestazione il nucleo familiare deve avere i seguenti requisiti:

  • residenza e soggiorno: cittadini italiani, dell’UE o familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Residenza continuativa in Italia da almeno due anni al momento della domanda;
  • requisiti economici: ISEE inferiore a 6.000 euro, ISRE inferiore a 3.000 euro, patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) inferiore a 20.000, patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro (accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo, fino a massimo 10.000 euro);
  • beni durevoli e indicatori del tenore di vita: non percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.lgs. 171/2005);
  • requisiti familiari: il nucleo deve avere tra i propri componenti (in alternativa) figli minorenni, figli (anche maggiorenni) con disabilità, donne in stato di gravidanza
  • componenti del nucleo familiare disoccupati che abbiano compiuto i 55 anni di età.

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. Nel caso di rinnovo la durata è fissata in 12 mesi. Nell’ambito della richiesta del REI, è compresa la possibilità di richiedere l’assegno per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ad anni 18. Il beneficio è erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (“Carta REI”), la quale consente anche prelievi in contante entro il limite della metà del beneficio attribuito.

I Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali, devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno. La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare  rivolta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (previsti dal D.lgs. 150/2015, art. 20).

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Il mancato rispetto di quanto previsto nel progetto, la presenza di dichiarazione rivelatesi mendaci in sede di DSU, nonché la mancata presentazione in occasione delle convocazioni che saranno formulate per appositi incontri, comporta delle sanzioni.

La domanda va presentata, attraverso la modulistica predisposta dall’INPS, dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i Comuni o gli altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi. Una volta ricevuta la domanda, gli ambiti territoriali verificano i requisiti di cittadinanza e residenza e inviano quanto necessario entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione all’Inps nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. L’Inps, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio. Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta.

In Italia sono quasi 18 milioni le persone a rischio povertà o esclusione sociale, e mentre i più ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri. Aumentano  i disoccupati ed è peggiorata la condizione minorile e giovanile senza contare i tanti giovani italiani che lasciano l’Italia in cerca di fortuna.